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Il compenso è quasi sempre preferibile: abbatte l'IRES, sconta aliquote IRPEF basse e costruisce posizione previdenziale.
Società · Pianificazione
È la leva più efficace per governare il carico fiscale di una SRL, ed è anche quella su cui si commettono più errori formali. Senza delibera assembleare il compenso non è deducibile, e la contestazione è frequente.
È il punto da cui partire, perché è quello che genera più contestazioni in sede di verifica. Il compenso spettante agli amministratori deve risultare da una delibera dell'assemblea dei soci, oppure essere stabilito nell'atto costitutivo.
L'orientamento consolidato della Cassazione è che, in assenza di una specifica determinazione assembleare, il compenso erogato all'amministratore non è deducibile dal reddito d'impresa. Non basta che sia contabilizzato, né che sia stato effettivamente pagato.
Un'ulteriore precisazione riguarda l'approvazione del bilancio: secondo la giurisprudenza prevalente, l'approvazione del bilancio che espone il costo non equivale a delibera sul compenso, salvo che l'assemblea sia stata espressamente convocata anche a quel fine e la delibera risulti dal verbale.
Il compenso all'amministratore è deducibile secondo il principio di cassa, in deroga alla regola generale della competenza che governa il reddito d'impresa: si deduce nell'esercizio in cui è effettivamente corrisposto.
Esiste una tolleranza importante: si considerano corrisposti nel periodo d'imposta anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, secondo il principio di cassa allargato applicabile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini IRAP il compenso all'amministratore non è deducibile, salvo che il rapporto sia inquadrato come lavoro dipendente. È un elemento che riduce il vantaggio complessivo rispetto ad altre forme di prelievo.
| Aspetto | Compenso amministratore | Dividendo |
|---|---|---|
| Deducibile per la società | Sì, per cassa, ai fini IRES | No: è distribuzione di utile già tassato |
| Deducibile ai fini IRAP | No | Non applicabile |
| Tassazione in capo al percettore | IRPEF progressiva sugli scaglioni | Ritenuta a titolo d'imposta del 26% |
| Contributi previdenziali | Gestione Separata INPS | Nessuno |
| Accredito pensionistico | Sì | No |
| Delibera necessaria | Assemblea dei soci | Assemblea di approvazione del bilancio |
| Erogabile in perdita | Sì | No: serve un utile o riserve distribuibili |
Il compenso è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo il caso in cui l'attività di amministratore rientri nell'oggetto della professione esercitata dal soggetto: un commercialista amministratore di società, per esempio, lo tratta come reddito di lavoro autonomo.
Come reddito assimilato, sconta l'IRPEF con le aliquote progressive per scaglioni, più le addizionali regionale e comunale. La società opera la ritenuta d'acconto e la versa mensilmente.
Sul piano previdenziale si applica la contribuzione alla Gestione Separata INPS, ripartita per due terzi a carico della società e per un terzo a carico dell'amministratore. La quota a carico dell'amministratore viene trattenuta in busta.
Se l'amministratore è anche socio e presta attività lavorativa nell'impresa in modo abituale e prevalente, può scattare l'iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, con contributi dovuti anche in assenza di compenso.
La scelta tra compenso e dividendo non è mai binaria: il risultato migliore si ottiene quasi sempre da una combinazione, calibrata sull'utile atteso e sulla situazione personale del socio.
Il compenso riduce l'imponibile IRES della società ma sconta IRPEF progressiva e contributi. Il dividendo non riduce nulla in società ma sconta un'aliquota fissa del 26% senza contribuzione.
Sul primo scaglione IRPEF il compenso è quasi sempre più efficiente del dividendo, perché l'aliquota marginale resta bassa e in più genera accredito pensionistico. Salendo di scaglione il rapporto si inverte, e oltre una certa soglia il dividendo diventa più conveniente.
Il compenso è quasi sempre preferibile: abbatte l'IRES, sconta aliquote IRPEF basse e costruisce posizione previdenziale.
Conviene combinare: compenso fino allo scaglione IRPEF conveniente, poi dividendo al 26% sul residuo.
Il dividendo non è distribuibile. Il compenso sì, ma aumenta la perdita: valutare se rinviarlo.
Lasciare l'utile in società sconta solo IRES e IRAP: nessuna tassazione ulteriore finché non si distribuisce.
Chi ha già redditi elevati parte da uno scaglione alto: il compenso perde convenienza rispetto al dividendo.
Il compenso genera contribuzione utile. Il dividendo no. Su questo il calcolo puramente fiscale non basta.
Accanto al compenso, l'amministratore può percepire rimborsi per le spese sostenute nell'interesse della società. La disciplina segue quella prevista per i redditi di lavoro dipendente, con distinzioni che incidono sulla tassazione.
No. La carica può essere svolta gratuitamente, e la gratuità va risultare dall'atto costitutivo o da una delibera assembleare.
Attenzione però al profilo previdenziale: se il socio-amministratore presta attività lavorativa abituale e prevalente nell'impresa, l'obbligo contributivo verso la gestione artigiani o commercianti può sussistere anche senza compenso.
È possibile, ma è la configurazione più esposta a contestazioni: una delibera assunta a fine esercizio, magari commisurata al risultato appena emerso, si presta al rilievo che il compenso sia stato determinato per abbattere l'utile.
La soluzione più solida è deliberare all'inizio dell'esercizio, o comunque prima che il risultato sia noto, indicando importo e periodo.
Dipende dallo scaglione IRPEF in cui si colloca il socio considerando tutti i suoi redditi. Su scaglioni bassi il compenso è quasi sempre più efficiente, perché deduce in società e sconta poco in capo alla persona; su scaglioni alti il dividendo al 26% diventa più conveniente.
La risposta corretta è quasi sempre una combinazione dei due, ricalcolata ogni anno. Con i numeri della società e la posizione personale del socio la simulazione richiede poco tempo.
Sì, entro il 12 gennaio: si applica il principio di cassa allargato previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Le somme corrisposte entro quella data si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente.
Oltre il 12 gennaio la deduzione slitta all'esercizio successivo, anche se il costo è di competenza dell'anno prima.
Sì. Il compenso è un costo di esercizio, non una distribuzione di utile: può essere corrisposto anche se la società chiude in perdita, e anzi la incrementa.
È una differenza sostanziale rispetto al dividendo, che presuppone un utile distribuibile o riserve disponibili. In una società in perdita il compenso resta l'unico canale di prelievo ordinario.
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