Manutenzione straordinaria
A carico del locatore, salvo diversa pattuizione ammessa nei limiti previsti.
Immobili · Uso diverso dall'abitativo
Il contratto per un negozio non è quello di casa: dura sei anni più sei, l'inquilino ha il diritto di prelazione e, alla fine, una indennità per l'avviamento perduto. Sono tutele forti, e chi affitta deve conoscerle prima di firmare.
La locazione di immobili a uso diverso dall'abitativo ha una durata minima stabilita dalla legge, che le parti non possono ridurre. Il rinnovo alla prima scadenza è automatico, salvo diniego motivato del locatore nei casi previsti.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Durata minima ordinaria | Sei anni, più sei di rinnovo automatico |
| Attività alberghiere | Nove anni, più nove |
| Rinnovo alla prima scadenza | Automatico, salvo diniego nei casi tassativi previsti dalla legge |
| Disdetta del conduttore | Alla scadenza, con il preavviso contrattuale |
| Recesso del conduttore | Per gravi motivi, in qualunque momento, con preavviso di sei mesi |
| Contratti transitori | Ammessi solo per esigenze oggettivamente temporanee, documentate |
Sono le due tutele più forti del conduttore, e valgono solo per le attività che comportano contatto diretto con il pubblico di utenti e consumatori.
Il discrimine è il contatto con il pubblico.
Il regime fiscale dipende da chi è il locatore e da quale opzione sceglie.
Obbligatoria entro trenta giorni, con imposta di registro proporzionale sul canone annuo, ripartibile fra le parti.
Il canone concorre al reddito complessivo con la deduzione forfettaria prevista, salvo l'opzione per la cedolare nei casi ammessi.
La locazione è di regola esente, con possibilità di opzione per l'imponibilità nei casi previsti.
Ammessa in casi circoscritti, per immobili di categoria e superficie determinate, locati a soggetti passivi. Vedi cedolare secca.
È una particolarità importante: nella locazione commerciale il conduttore può cedere il contratto insieme all'azienda senza il consenso del locatore.
La ripartizione fra locatore e conduttore segue la disciplina generale della locazione, ma nel commerciale il contratto ha più margini di personalizzazione.
A carico del locatore, salvo diversa pattuizione ammessa nei limiti previsti.
A carico del conduttore, insieme alle piccole riparazioni di uso.
Ripartite secondo la disciplina generale, con il conduttore che sostiene quelle di gestione ordinaria.
Impianti, sicurezza, accessibilità: la ripartizione va definita in contratto, perché è fonte frequente di conflitto.
Vanno disciplinate: senza accordo, il regime legale può portare a esiti sgraditi a entrambi.
È buona prassi prevedere le coperture di ciascuna parte, con massimali e vincoli.
Nella locazione a uso diverso non opera la disciplina di favore prevista per le abitazioni: le tutele del conduttore sono altre, e il recupero segue le regole generali.
No, la durata minima è inderogabile per i contratti a uso diverso dall'abitativo: un termine inferiore viene sostituito di diritto con quello legale.
Sono ammessi contratti transitori solo per esigenze oggettivamente temporanee di una delle parti, che devono essere indicate e documentate. Non è una scorciatoia per aggirare la durata.
No. L'indennità spetta solo per le attività che comportano contatto diretto con il pubblico di utenti e consumatori: negozi, bar, ristoranti, esercizi al dettaglio.
Gli studi professionali e gli uffici senza accesso al pubblico ne sono esclusi, così come i depositi e i magazzini. È la stessa distinzione che governa il diritto di prelazione.
Solo per gravi motivi, e nei termini previsti. Nella locazione commerciale il conduttore può cedere il contratto insieme all'azienda senza il tuo consenso, dandotene comunicazione.
Resta però la garanzia del cedente per l'adempimento del cessionario, salvo che tu lo liberi espressamente. È un punto su cui vale la pena non essere frettolosi.
Solo in casi circoscritti: la cedolare per le locazioni commerciali è ammessa per immobili di determinata categoria catastale ed entro un limite di superficie, locati a soggetti passivi.
Fuori da quei casi il canone concorre al reddito complessivo con la deduzione forfettaria prevista. Il confronto di convenienza va fatto sui numeri della singola situazione.
Determina l'indennità di avviamento e il diritto di prelazione. Va guardata prima, non alla disdetta.