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Società · Uscita dalla compagine

Il recesso del socio

Uscire da una società non è come vendere un'auto: il recesso si può esercitare solo nei casi previsti, la quota si valuta secondo criteri stabiliti, e il rimborso ha una sequenza obbligata. Fuori da quei casi, l'unica strada è trovare un compratore.

01 · Le cause

Quando è possibile il recesso del socio da una SRL

Il recesso non è un diritto generale: si può esercitare solo nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. Nelle SRL le cause legali sono inderogabili, quelle statutarie si aggiungono.

  • Cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società.
  • Fusione o scissione della società.
  • Revoca dello stato di liquidazione.
  • Trasferimento della sede all'estero.
  • Eliminazione di cause statutarie di recesso.
  • Modifica dei diritti particolari attribuiti a singoli soci.
  • Compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto o dei diritti dei soci.
  • Nelle società contratte a tempo indeterminato il recesso è libero, con preavviso.
  • Lo statuto può prevedere ulteriori cause, con le relative modalità.
  • Il socio che ha concorso alla decisione con voto favorevole non può recedere per quella causa.
  • Il recesso può essere parziale, se lo statuto lo consente.
  • Il diritto va esercitato entro i termini stabiliti dallo statuto o dalla norma.
Nelle società a tempo indeterminato il recesso è sempre possibile, con un preavviso di almeno centottanta giorni. È il motivo per cui molte SRL nascono con una durata fissata: senza termine, ogni socio può uscire quando vuole e la società deve trovare le risorse per liquidarlo.
02 · Come si esercita

Come si esercita il recesso

Il recesso è un atto unilaterale del socio: non richiede il consenso degli altri, ma va comunicato nelle forme e nei termini previsti.

  1. La comunicazione

    Va inviata alla società con mezzo che dia certezza della data: raccomandata o PEC. Deve indicare la causa e le quote per cui si recede.

  2. Il termine

    Lo statuto o la norma fissano il termine dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. Superato, il diritto si perde.

  3. L'efficacia

    Il recesso produce effetto secondo le regole statutarie; da quel momento il socio ha diritto alla liquidazione della quota.

  4. La revoca

    Il recesso perde efficacia se la società revoca la delibera che lo ha legittimato, o se ne delibera lo scioglimento.

Gli errori che fanno perdere il diritto

Sono quasi tutti di forma o di tempo.

  • Comunicazione oltre il termine statutario
  • Comunicazione senza data certa
  • Recesso esercitato da chi ha votato a favore della delibera
  • Causa invocata non prevista da legge né statuto
Verifichiamo lo statuto
03 · La liquidazione

Come si determina il valore della quota

È il punto su cui si concentra ogni contenzioso. La norma fissa il criterio: il valore va determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

  • Non si guarda il valore nominale della quota né il solo patrimonio netto contabile.
  • Si considera il valore effettivo dell'azienda: avviamento, prospettive reddituali, immobili a valori correnti.
  • In caso di disaccordo, il valore è determinato da un esperto nominato dal tribunale, con relazione giurata.
  • Lo statuto può prevedere criteri di valutazione propri, purché non svuotino il diritto.
  • I finanziamenti soci restano crediti autonomi: non si confondono con il valore della quota. Vedi finanziamento dei soci.
  • Il valore così determinato ha rilievo anche fiscale per il socio uscente.
La differenza fra patrimonio netto contabile e valore effettivo può essere enorme, in entrambe le direzioni. Una società con immobili acquistati vent'anni fa vale molto più di quanto dica il bilancio; una con avviamento personale legato a un socio che se ne va può valere molto meno.
04 · Chi paga

Come e con quali risorse si liquida

La legge stabilisce una sequenza precisa di modalità, da tentare nell'ordine.

  • Il rimborso deve avvenire entro il termine previsto dalla norma dalla comunicazione del recesso.
  • La riduzione del capitale è soggetta all'opposizione dei creditori.
  • Se l'opposizione è accolta e la riduzione non si può eseguire, la società si scioglie.
  • Fino al rimborso il recedente resta socio a determinati effetti.
  • La società non può liquidare la quota se ciò comporta la riduzione del capitale sotto il minimo senza i provvedimenti conseguenti.
OrdineModalità
PrimoAcquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione
SecondoAcquisto da parte di un terzo individuato dai soci
TerzoRimborso con le riserve disponibili della società
QuartoRiduzione del capitale sociale corrispondente
Se nessuna è praticabileScioglimento della società
05 · La tassazione

Il trattamento fiscale per chi esce

La somma ricevuta non è tutta tassata: solo la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione.

La base imponibile

La differenza fra quanto ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che comprende i versamenti effettuati.

La qualificazione

Per il socio persona fisica la somma eccedente è di regola trattata come reddito di capitale, con imposizione secondo le regole applicabili.

Per il socio società

Regole proprie, con possibili regimi di parziale esclusione al ricorrere delle condizioni.

Il costo della partecipazione

Va ricostruito con precisione: conferimenti iniziali, aumenti sottoscritti, versamenti in conto capitale, rinunce a finanziamenti.

Per la società

Il rimborso non è un costo deducibile: è una restituzione di patrimonio.

La documentazione

La relazione di stima e i movimenti storici del patrimonio netto sono la base per sostenere il calcolo.

Ricostruire il costo fiscale della partecipazione è la parte più laboriosa e la più trascurata. Un socio che negli anni ha sottoscritto aumenti e rinunciato a finanziamenti ha un costo fiscale molto più alto del conferimento iniziale, e quindi una base imponibile molto più bassa.
06 · Altre strade

Le alternative al recesso

Il recesso è la strada più conflittuale e la più lenta. Quasi sempre esistono opzioni migliori per entrambe le parti.

  • Cessione della quota agli altri soci o a un terzo, con prezzo concordato: è la via più rapida. Vedi cessione di quote.
  • Acquisto da parte della società delle proprie quote, nei limiti in cui è consentito.
  • Scissione, quando i soci vogliono dividersi i rami di attività invece che liquidarsi.
  • Accordo transattivo che regola uscita, tempi di pagamento e garanzie reciproche.
  • Scioglimento e liquidazione, quando nessuno vuole proseguire.
  • Nei casi di conflitto profondo, il recesso resta lo strumento che garantisce comunque l'uscita, ed è per questo che esiste.
La cessione concordata ha un vantaggio decisivo: il prezzo lo fanno le parti, non un esperto nominato dal tribunale. E la società non deve trovare le risorse per il rimborso, perché il denaro lo mette chi compra.
Domande frequenti

Le domande che ricorrono

Posso uscire dalla società quando voglio?

Solo se la società è a tempo indeterminato, con un preavviso di almeno centottanta giorni, oppure se ricorre una delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Fuori da questi casi non esiste un diritto generale di uscita: l'unica strada è cedere la quota a qualcuno disposto a comprarla, agli altri soci o a un terzo.

Quanto mi devono dare per la mia quota?

Il valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso, che tiene conto del valore effettivo dell'azienda: avviamento, prospettive reddituali, immobili a valori correnti.

Non è il valore nominale della quota né il solo patrimonio netto contabile. In caso di disaccordo il valore lo determina un esperto nominato dal tribunale, con relazione giurata.

La società dice di non avere i soldi per liquidarmi.

La legge prevede una sequenza: prima l'acquisto della quota da parte degli altri soci, poi da parte di un terzo, poi il rimborso con le riserve disponibili, infine la riduzione del capitale.

Se nessuna di queste strade è praticabile, per esempio perché i creditori si oppongono alla riduzione, la società si scioglie. L'assenza di liquidità non fa venire meno il diritto del recedente.

Ho votato a favore della fusione. Posso comunque recedere?

No. Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione: chi ha votato a favore non può poi recedere invocando quella stessa delibera.

Spetta invece a chi ha votato contro, si è astenuto o era assente. È un punto da valutare prima dell'assemblea, non dopo.

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Quasi sempre l'accordo costa meno del recesso

Prima di attivare la procedura vale la pena verificare se una cessione concordata risolve meglio, e più in fretta.