La base imponibile
La differenza fra quanto ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che comprende i versamenti effettuati.
Società · Uscita dalla compagine
Uscire da una società non è come vendere un'auto: il recesso si può esercitare solo nei casi previsti, la quota si valuta secondo criteri stabiliti, e il rimborso ha una sequenza obbligata. Fuori da quei casi, l'unica strada è trovare un compratore.
Il recesso non è un diritto generale: si può esercitare solo nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. Nelle SRL le cause legali sono inderogabili, quelle statutarie si aggiungono.
Il recesso è un atto unilaterale del socio: non richiede il consenso degli altri, ma va comunicato nelle forme e nei termini previsti.
Va inviata alla società con mezzo che dia certezza della data: raccomandata o PEC. Deve indicare la causa e le quote per cui si recede.
Lo statuto o la norma fissano il termine dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. Superato, il diritto si perde.
Il recesso produce effetto secondo le regole statutarie; da quel momento il socio ha diritto alla liquidazione della quota.
Il recesso perde efficacia se la società revoca la delibera che lo ha legittimato, o se ne delibera lo scioglimento.
Sono quasi tutti di forma o di tempo.
È il punto su cui si concentra ogni contenzioso. La norma fissa il criterio: il valore va determinato tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.
La legge stabilisce una sequenza precisa di modalità, da tentare nell'ordine.
| Ordine | Modalità |
|---|---|
| Primo | Acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione |
| Secondo | Acquisto da parte di un terzo individuato dai soci |
| Terzo | Rimborso con le riserve disponibili della società |
| Quarto | Riduzione del capitale sociale corrispondente |
| Se nessuna è praticabile | Scioglimento della società |
La somma ricevuta non è tutta tassata: solo la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione.
La differenza fra quanto ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che comprende i versamenti effettuati.
Per il socio persona fisica la somma eccedente è di regola trattata come reddito di capitale, con imposizione secondo le regole applicabili.
Regole proprie, con possibili regimi di parziale esclusione al ricorrere delle condizioni.
Va ricostruito con precisione: conferimenti iniziali, aumenti sottoscritti, versamenti in conto capitale, rinunce a finanziamenti.
Il rimborso non è un costo deducibile: è una restituzione di patrimonio.
La relazione di stima e i movimenti storici del patrimonio netto sono la base per sostenere il calcolo.
Il recesso è la strada più conflittuale e la più lenta. Quasi sempre esistono opzioni migliori per entrambe le parti.
Solo se la società è a tempo indeterminato, con un preavviso di almeno centottanta giorni, oppure se ricorre una delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.
Fuori da questi casi non esiste un diritto generale di uscita: l'unica strada è cedere la quota a qualcuno disposto a comprarla, agli altri soci o a un terzo.
Il valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso, che tiene conto del valore effettivo dell'azienda: avviamento, prospettive reddituali, immobili a valori correnti.
Non è il valore nominale della quota né il solo patrimonio netto contabile. In caso di disaccordo il valore lo determina un esperto nominato dal tribunale, con relazione giurata.
La legge prevede una sequenza: prima l'acquisto della quota da parte degli altri soci, poi da parte di un terzo, poi il rimborso con le riserve disponibili, infine la riduzione del capitale.
Se nessuna di queste strade è praticabile, per esempio perché i creditori si oppongono alla riduzione, la società si scioglie. L'assenza di liquidità non fa venire meno il diritto del recedente.
No. Il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione: chi ha votato a favore non può poi recedere invocando quella stessa delibera.
Spetta invece a chi ha votato contro, si è astenuto o era assente. È un punto da valutare prima dell'assemblea, non dopo.
Prima di attivare la procedura vale la pena verificare se una cessione concordata risolve meglio, e più in fretta.