Impresa familiare
Il titolare resta uno. Ripartizione fino al 49 per cento del reddito. Nessuna responsabilità dei collaboratori verso i terzi.
Partite IVA · Forme di collaborazione
È lo strumento con cui un titolare di ditta individuale riconosce formalmente il lavoro dei familiari che collaborano nell'attività, distribuendo fra loro una parte del reddito. Non è una società: il titolare resta uno solo.
L'impresa familiare è disciplinata dal Codice civile e resta a tutti gli effetti un'impresa individuale: il titolare è uno, la partita IVA è la sua, la responsabilità verso i terzi è sua.
Ai familiari che prestano la propria attività in modo continuativo nell'impresa la legge riconosce alcuni diritti: al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, e alla partecipazione alle decisioni straordinarie sulla gestione.
Sul piano fiscale, il riflesso è la possibilità di imputare ai collaboratori una quota del reddito d'impresa, entro un limite complessivo del quarantanove per cento.
La cerchia è definita dalla legge e non è estensibile per accordo fra le parti.
Perché la ripartizione del reddito sia riconosciuta ai fini fiscali, l'impresa familiare deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, redatto prima del periodo d'imposta cui si riferisce.
Indica i familiari partecipanti, il rapporto di parentela e le quote di partecipazione agli utili.
L'atto deve essere anteriore all'inizio del periodo d'imposta: non si può costituire a dicembre per ripartire il reddito dell'anno che sta finendo.
Ogni collaboratore va iscritto alla gestione previdenziale corrispondente all'attività dell'impresa.
Il titolare attesta in dichiarazione le quote effettivamente spettanti e il lavoro prestato da ciascun collaboratore.
Il reddito d'impresa può essere imputato ai collaboratori fino a un massimo complessivo del quarantanove per cento, in proporzione al lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.
Il vantaggio nasce dalla progressività delle aliquote: due redditi medi scontano complessivamente meno di un reddito alto concentrato su una sola persona. A parità di reddito d'impresa, il carico fiscale complessivo del nucleo si riduce.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Quota massima complessiva ai collaboratori | Quarantanove per cento del reddito d'impresa |
| Criterio di ripartizione | Proporzionale al lavoro prestato, non alla volontà delle parti |
| Momento dell'imputazione | Per trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione materiale |
| Perdite | Non si imputano ai collaboratori: restano in capo al titolare |
| Plusvalenze da cessione d'azienda | Restano in capo al titolare |
| Regime forfettario | La ripartizione non è ammessa: il reddito resta interamente del titolare |
Nel regime forfettario l'impresa familiare non produce il vantaggio fiscale.
Ogni collaboratore familiare va iscritto alla gestione artigiani o commercianti, con gli stessi meccanismi previsti per il titolare: una componente fissa sul minimale e una percentuale sull'eccedenza.
Quando un familiare lavora stabilmente nell'attività, l'impresa familiare non è l'unica soluzione possibile.
Il titolare resta uno. Ripartizione fino al 49 per cento del reddito. Nessuna responsabilità dei collaboratori verso i terzi.
Tutti i soci diventano titolari, con responsabilità illimitata nella SNC. Ripartizione libera secondo le quote.
Responsabilità limitata e struttura più solida, con costi di gestione superiori e adempimenti più numerosi.
Il familiare assunto ha piena tutela ma il costo del lavoro è più alto e la deducibilità segue regole specifiche fra familiari.
No. L'atto deve essere anteriore all'inizio del periodo d'imposta a cui la ripartizione si riferisce.
Un atto stipulato oggi produce effetti fiscali dall'anno successivo. È il vincolo che va conosciuto per primo, perché non ammette rimedi.
La collaborazione nell'impresa familiare deve essere continuativa e prevalente. Un altro impiego a tempo pieno rende difficile sostenere quel requisito.
La prevalenza si valuta in concreto, guardando il tempo dedicato e l'apporto effettivo, non la dichiarazione delle parti.
Serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata: in entrambi i casi è richiesto l'intervento del notaio.
Una scrittura privata semplice non è sufficiente ai fini del riconoscimento fiscale della ripartizione del reddito.
La cessazione del rapporto di collaborazione va formalizzata, con effetto sulla ripartizione del reddito e sulla posizione contributiva.
Il collaboratore conserva i diritti maturati fino a quel momento, compresa la partecipazione ai beni acquistati con gli utili, che può dare luogo a una liquidazione da regolare.
Il vantaggio fiscale c'è ed è misurabile, ma poggia su un presupposto sostanziale che deve reggere a una verifica.