Surroga
Il trasferimento del mutuo a un'altra banca mantiene il diritto alla detrazione, che resta ancorata al capitale residuo del mutuo originario.
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È una detrazione che dura vent'anni e che ogni anno viene calcolata male su una quota di dichiarazioni: quasi sempre perché si detrae l'intera rata invece della sola parte di interessi, o perché il mutuo eccede il costo della casa.
La detrazione riguarda gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Le tre parole vanno prese alla lettera: un prestito non ipotecario non dà diritto a nulla, e nemmeno un mutuo su una seconda casa.
Si detrae una percentuale degli interessi passivi e degli oneri accessori, entro un tetto annuo di spesa. La quota capitale della rata non c'entra nulla.
| Voce | Detraibile? |
|---|---|
| Interessi passivi | Sì, entro il tetto annuo |
| Quota capitale della rata | No |
| Oneri accessori: perizia, istruttoria, notaio per il mutuo | Sì, nell'anno in cui sono sostenuti |
| Imposta sostitutiva sul mutuo | Sì |
| Commissioni bancarie periodiche | Sì, se accessorie al finanziamento |
| Assicurazione sull'immobile richiesta dalla banca | No, ha un trattamento proprio |
| Spese notarili per l'atto di compravendita | No |
È la situazione più comune ed è quella dove si sbaglia di più, perché la ripartizione non segue le quote di proprietà ma l'intestazione del mutuo.
Ciascun intestatario detrae la quota di interessi che gli compete in base all'intestazione del mutuo, entro la propria quota di tetto.
Se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può detrarre anche la quota dell'altro.
Se le quote di proprietà non coincidono con quelle del mutuo, occorre verificare che ciascuno sia sia proprietario sia intestatario.
Chi si accolla un mutuo altrui in un atto di compravendita subentra nel diritto alla detrazione, con condizioni proprie.
Serve sempre la coincidenza fra proprietà e mutuo.
La detrazione è legata alla destinazione dell'immobile: se questa cambia, il diritto si interrompe dall'anno successivo.
Cambiare le condizioni del mutuo non fa perdere la detrazione, purché l'operazione mantenga la finalità originaria.
Il trasferimento del mutuo a un'altra banca mantiene il diritto alla detrazione, che resta ancorata al capitale residuo del mutuo originario.
La modifica delle condizioni con la stessa banca non incide sul diritto, purché restino invariati le parti e l'immobile.
La detrazione prosegue sul capitale residuo del vecchio mutuo, non sull'importo eventualmente maggiore del nuovo.
Chi si accolla il mutuo acquistando l'immobile subentra nel diritto, se rispetta i requisiti di abitazione principale.
Riduce il capitale e quindi gli interessi futuri: la detrazione si riduce di conseguenza, senza altre conseguenze.
La vendita con acquisto di una nuova abitazione principale ha regole proprie: il mutuo va ricondotto al nuovo acquisto.
La detrazione va documentata ogni anno, ma i documenti dell'operazione originaria servono una volta sola e restano validi.
No, la detrazione è riservata ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale. Sulla seconda casa non spetta alcuna detrazione degli interessi.
Fanno eccezione alcuni mutui agrari e situazioni particolari con discipline proprie, che non riguardano il classico acquisto di una seconda abitazione.
L'immobile non è più abitazione principale e la detrazione si perde dal periodo d'imposta successivo a quello del cambio di destinazione.
Se hai trasferito la residenza per motivi di lavoro, però, il diritto si conserva. È un'eccezione che vale la pena verificare prima di rinunciare.
No. Quando il capitale mutuato supera il costo di acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, gli interessi si detraggono solo in proporzione.
Il calcolo si fa una volta, sul rapporto fra costo dell'immobile e capitale erogato, e la stessa proporzione si applica per tutta la durata del mutuo.
No. La surroga mantiene il diritto alla detrazione, che resta riferita al capitale residuo del mutuo originario e alla sua finalità.
Vanno conservati sia il contratto originario sia quello di surroga: insieme dimostrano la continuità dell'operazione.
Interessi passivi, oneri accessori, quota capitale: solo i primi due entrano nella detrazione, e non sempre per intero.