Conviene: pochi costi
Consulenza, servizi professionali, lavoro intellettuale. Se i costi reali sono sotto il forfait riconosciuto dal coefficiente, il regime tassa meno del reale.
Persone fisiche · Regime fiscale
È il regime più diffuso tra chi apre una partita IVA, ed è spesso la scelta giusta. Ma non lo è per tutti, e la verifica va rifatta ogni anno: soglie e cause di esclusione cambiano con le leggi di bilancio.
È la differenza che spiega tutto il resto. In un regime ordinario il reddito imponibile è la differenza tra ricavi e costi effettivamente sostenuti e documentati. Nel forfettario i costi non entrano nel calcolo: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO.
Il procedimento è questo. Si prendono i ricavi o compensi incassati nell'anno, secondo il principio di cassa. Si moltiplicano per il coefficiente di redditività della propria attività. Dal risultato si deducono i contributi previdenziali effettivamente versati nell'anno. Su quello che resta si applica l'imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva è del 15% e sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Scende al 5% per i primi cinque periodi d'imposta quando ricorrono i requisiti di novità dell'attività previsti dalla legge: non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, non proseguire un'attività già svolta da altri salvo i casi ammessi, e rispettare il limite di ricavi se si prosegue un'attività preesistente.
| Gruppo di attività | Coefficiente | Quota di ricavi tassata |
|---|---|---|
| Professioni e servizi professionali | 78% | Alta: pochi costi riconosciuti forfettariamente |
| Altre attività di servizi | 67% | Intermedia |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% | Molto alta |
| Intermediari del commercio | 62% | Intermedia |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 40% | Bassa: il 60% dei ricavi si considera costo |
| Commercio ambulante di alimenti e bevande | 40% | Bassa |
| Alloggio e ristorazione | 40% | Bassa |
Il requisito principale è quantitativo: ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente, ragguagliati ad anno per chi inizia in corso d'anno.
Accanto a questo ci sono cause di esclusione che operano indipendentemente dai ricavi. Sono la parte che genera più errori, perché spesso riguardano situazioni che il contribuente non collega alla propria partita IVA.
Il dipendente che apre la partita IVA e continua a fatturare al proprio datore di lavoro. È esattamente la situazione che la norma antielusiva vuole colpire, e il divieto opera per due anni.
Poter accedere non significa che convenga. La convenienza si misura su tre fattori: il peso dei costi reali, l'esistenza di detrazioni personali, e le prospettive di crescita.
Consulenza, servizi professionali, lavoro intellettuale. Se i costi reali sono sotto il forfait riconosciuto dal coefficiente, il regime tassa meno del reale.
Non addebitare l'IVA verso consumatori finali significa un prezzo finale più basso a parità di margine, o un margine più alto a parità di prezzo.
Adempimenti minimi, costi di gestione contenuti, aliquota al 5% nei primi cinque anni quando spettante. Nella fase di avvio pesa molto.
Affitto di locali, personale, materie prime, provvigioni. Nel forfettario non si deducono e l'IVA sugli acquisti non si detrae: è un doppio svantaggio.
Ristrutturazioni in corso, familiari a carico, spese sanitarie rilevanti. L'imposta sostitutiva non consente di sfruttarle e vanno perse se non c'è altro reddito IRPEF.
Se prevedi di superare gli 85.000 entro un anno o due, il passaggio va pianificato: gestito in anticipo è ordinario, subito è costoso.
È l'equivoco più diffuso: il forfettario riguarda le imposte, non i contributi. L'inquadramento previdenziale dipende dal tipo di attività svolta, e resta lo stesso in regime forfettario o ordinario.
I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS una percentuale sul reddito, senza minimale: in un anno senza ricavi non si versa nulla. Artigiani e commercianti versano contributi fissi trimestrali calcolati su un reddito minimale, dovuti a prescindere dai ricavi, più una quota percentuale sulla parte eccedente.
Per artigiani e commercianti in regime forfettario è prevista la possibilità di chiedere una riduzione contributiva del 35%. La domanda va presentata entro i termini stabiliti dall'INPS e va rinnovata secondo le regole vigenti. Riduce l'esborso, ma riduce proporzionalmente anche l'accredito ai fini pensionistici: dodici mesi di contribuzione ridotta non valgono dodici mesi pieni.
Chi apre in corso d'anno paga i contributi fissi in proporzione ai trimestri di attività, ma la prima scadenza arriva presto e spesso prima dei primi incassi rilevanti.
Le conseguenze del superamento sono molto diverse a seconda di quanto si supera, e questa differenza è la ragione per cui l'andamento va monitorato durante l'anno e non verificato a dicembre.
Obbligatoria per tutti i forfettari. Ogni fattura passa dal Sistema di Interscambio, comprese quelle verso privati senza partita IVA.
Due euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, assolta in modo virtuale e versata trimestralmente.
Nessuna rivalsa in fattura, nessuna liquidazione periodica, nessuna comunicazione LIPE, nessuna dichiarazione IVA annuale.
I compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto: va indicata in fattura la dicitura prevista dalla norma.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità non si applicano, e non si compilano i relativi quadri.
Modello Redditi PF con il quadro dedicato al regime forfettario, e versamento di saldo e acconti a giugno e novembre.
Sull'incassato. Il regime forfettario segue il principio di cassa: rilevano i ricavi e i compensi effettivamente percepiti nell'anno solare, non quelli fatturati.
È una distinzione importante a fine anno: una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio concorre al limite dell'anno successivo, non di quello in cui è stata emessa.
Sì, purché il reddito da lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente non superi la soglia fissata dalla legge di bilancio in vigore, e purché non si fatturi in prevalenza al proprio datore di lavoro o a soggetti a lui riconducibili.
La verifica sul reddito da lavoro dipendente non si applica se il rapporto di lavoro è cessato e non ne è stato instaurato un altro.
Vale per i primi cinque periodi d'imposta dall'inizio dell'attività, a condizione che ricorrano i requisiti di novità: non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare; non proseguire un'attività già svolta come dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria; rispettare il limite di ricavi se si prosegue un'attività altrui.
I cinque anni si contano dall'inizio dell'attività, non dall'ingresso nel regime: chi entra nel forfettario al terzo anno di attività ha diritto all'aliquota ridotta solo per i due anni residui.
Sì. Il regime è naturale, non opzionale: si applica quando ricorrono i requisiti e cessa quando vengono meno. Se in un anno successivo i requisiti tornano a sussistere, il regime si riapplica senza necessità di domanda.
Il rientro comporta però la gestione della rettifica della detrazione IVA sui beni acquistati nel periodo ordinario, che va calcolata e versata. È un adempimento da mettere in conto.
No, e questo è il punto centrale del regime. Nessun costo si deduce analiticamente: il coefficiente di redditività include già, in forma forfettaria, tutti i costi dell'attività.
L'unica deduzione ammessa dal reddito così determinato è quella dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno. Anche l'IVA sugli acquisti non è detraibile.
La soglia degli 85.000 euro si ragguaglia ai giorni di attività e l'aliquota al 5% consuma comunque un periodo d'imposta intero. Sono le due cose che sorprendono chi apre a settembre convinto di avere un anno davanti.
Leggi l'articoloSono due cose diverse e la seconda dipende dai tuoi numeri: costi, clienti, detrazioni personali, prospettive di crescita. Si valuta in un incontro.