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Persone fisiche · Regime fiscale

Regime forfettario: come funziona davvero

È il regime più diffuso tra chi apre una partita IVA, ed è spesso la scelta giusta. Ma non lo è per tutti, e la verifica va rifatta ogni anno: soglie e cause di esclusione cambiano con le leggi di bilancio.

01 · Il meccanismo

Il reddito non si calcola sui costi reali

È la differenza che spiega tutto il resto. In un regime ordinario il reddito imponibile è la differenza tra ricavi e costi effettivamente sostenuti e documentati. Nel forfettario i costi non entrano nel calcolo: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO.

Il procedimento è questo. Si prendono i ricavi o compensi incassati nell'anno, secondo il principio di cassa. Si moltiplicano per il coefficiente di redditività della propria attività. Dal risultato si deducono i contributi previdenziali effettivamente versati nell'anno. Su quello che resta si applica l'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva è del 15% e sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Scende al 5% per i primi cinque periodi d'imposta quando ricorrono i requisiti di novità dell'attività previsti dalla legge: non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, non proseguire un'attività già svolta da altri salvo i casi ammessi, e rispettare il limite di ricavi se si prosegue un'attività preesistente.

Gruppo di attivitàCoefficienteQuota di ricavi tassata
Professioni e servizi professionali78%Alta: pochi costi riconosciuti forfettariamente
Altre attività di servizi67%Intermedia
Costruzioni e attività immobiliari86%Molto alta
Intermediari del commercio62%Intermedia
Commercio all'ingrosso e al dettaglio40%Bassa: il 60% dei ricavi si considera costo
Commercio ambulante di alimenti e bevande40%Bassa
Alloggio e ristorazione40%Bassa
Il coefficiente è quello associato al codice ATECO, non quello che conviene: sceglierne uno diverso dall'attività realmente svolta per ottenere un coefficiente più basso è una scorciatoia che l'Amministrazione contesta e che ha effetti anche sull'inquadramento previdenziale.
02 · Accesso

Chi può accedere al regime forfettario e chi no

Il requisito principale è quantitativo: ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente, ragguagliati ad anno per chi inizia in corso d'anno.

Accanto a questo ci sono cause di esclusione che operano indipendentemente dai ricavi. Sono la parte che genera più errori, perché spesso riguardano situazioni che il contribuente non collega alla propria partita IVA.

  • Reddito da lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente superiore alla soglia fissata dalla legge di bilancio in vigore. La soglia è stata modificata più volte: va verificata ogni anno.
  • Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, contemporanea all'esercizio dell'attività.
  • Controllo di una SRL, diretto o indiretto, che svolge attività economicamente riconducibile a quella del contribuente.
  • Prevalenza di fatturato verso l'ex datore di lavoro o verso soggetti a lui direttamente o indirettamente riconducibili, nei due anni precedenti.
  • Residenza fiscale all'estero, salvo il caso di residenti in Stati UE o SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
  • Attività escluse per oggetto: cessione di fabbricati e terreni edificabili, cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi.
  • Regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito già applicati.

Il caso più insidioso

Il dipendente che apre la partita IVA e continua a fatturare al proprio datore di lavoro. È esattamente la situazione che la norma antielusiva vuole colpire, e il divieto opera per due anni.

  • Conta la prevalenza del fatturato, non il fatto in sé
  • Vale anche per soggetti riconducibili al datore, non solo per il datore stesso
  • La verifica si fa a consuntivo sull'anno, quindi va monitorata durante
  • Se il vincolo si verifica, si esce dal regime dall'anno successivo
Verifichiamo insieme
03 · La domanda vera

Quando il forfettario conviene e quando no

Poter accedere non significa che convenga. La convenienza si misura su tre fattori: il peso dei costi reali, l'esistenza di detrazioni personali, e le prospettive di crescita.

Conviene: pochi costi

Consulenza, servizi professionali, lavoro intellettuale. Se i costi reali sono sotto il forfait riconosciuto dal coefficiente, il regime tassa meno del reale.

Conviene: clienti privati

Non addebitare l'IVA verso consumatori finali significa un prezzo finale più basso a parità di margine, o un margine più alto a parità di prezzo.

Conviene: chi inizia

Adempimenti minimi, costi di gestione contenuti, aliquota al 5% nei primi cinque anni quando spettante. Nella fase di avvio pesa molto.

Non conviene: costi alti

Affitto di locali, personale, materie prime, provvigioni. Nel forfettario non si deducono e l'IVA sugli acquisti non si detrae: è un doppio svantaggio.

Non conviene: molte detrazioni

Ristrutturazioni in corso, familiari a carico, spese sanitarie rilevanti. L'imposta sostitutiva non consente di sfruttarle e vanno perse se non c'è altro reddito IRPEF.

Non conviene: crescita vicina

Se prevedi di superare gli 85.000 entro un anno o due, il passaggio va pianificato: gestito in anticipo è ordinario, subito è costoso.

C'è un caso intermedio che ricorre spesso: il contribuente che ha anche redditi da lavoro dipendente o da pensione. Lì le detrazioni personali trovano capienza sull'altro reddito, e l'obiezione sulle detrazioni perse non vale. La valutazione va fatta sulla posizione complessiva, non sulla sola partita IVA.
04 · Previdenza

I contributi non seguono il regime fiscale

È l'equivoco più diffuso: il forfettario riguarda le imposte, non i contributi. L'inquadramento previdenziale dipende dal tipo di attività svolta, e resta lo stesso in regime forfettario o ordinario.

I professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS una percentuale sul reddito, senza minimale: in un anno senza ricavi non si versa nulla. Artigiani e commercianti versano contributi fissi trimestrali calcolati su un reddito minimale, dovuti a prescindere dai ricavi, più una quota percentuale sulla parte eccedente.

Per artigiani e commercianti in regime forfettario è prevista la possibilità di chiedere una riduzione contributiva del 35%. La domanda va presentata entro i termini stabiliti dall'INPS e va rinnovata secondo le regole vigenti. Riduce l'esborso, ma riduce proporzionalmente anche l'accredito ai fini pensionistici: dodici mesi di contribuzione ridotta non valgono dodici mesi pieni.

Attenzione al primo anno

Chi apre in corso d'anno paga i contributi fissi in proporzione ai trimestri di attività, ma la prima scadenza arriva presto e spesso prima dei primi incassi rilevanti.

  • I contributi fissi si versano in quattro rate: maggio, agosto, novembre, febbraio
  • La quota percentuale sul reddito eccedente segue le scadenze dei versamenti IRPEF
  • I contributi versati sono deducibili dal reddito forfettario: incidono sull'imposta
  • Conviene accantonare fin dal primo incasso
05 · Soglie

Cosa succede se superi la soglia

Le conseguenze del superamento sono molto diverse a seconda di quanto si supera, e questa differenza è la ragione per cui l'andamento va monitorato durante l'anno e non verificato a dicembre.

  • Fino a 85.000Nessun effettoIl regime prosegue regolarmente anche l'anno successivo
  • 85.001–100.000Uscita dall'anno successivoL'anno in corso resta forfettario, dal 1° gennaio successivo si applica il regime ordinario
  • Oltre 100.000Uscita immediataL'IVA si applica già dall'operazione che determina il superamento, e il reddito dell'intero anno è tassato in modo ordinario
Il superamento dei 100.000 euro in corso d'anno è il caso più delicato: la fattura che sfora va emessa con IVA, e va gestita la posizione sulle operazioni precedenti. Se il fatturato si sta avvicinando alla soglia, il tema si affronta a settembre, non a dicembre.
06 · Gestione

Cosa devi fare, e cosa non devi fare

Fatturazione elettronica

Obbligatoria per tutti i forfettari. Ogni fattura passa dal Sistema di Interscambio, comprese quelle verso privati senza partita IVA.

Imposta di bollo

Due euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, assolta in modo virtuale e versata trimestralmente.

Niente IVA

Nessuna rivalsa in fattura, nessuna liquidazione periodica, nessuna comunicazione LIPE, nessuna dichiarazione IVA annuale.

Niente ritenuta

I compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto: va indicata in fattura la dicitura prevista dalla norma.

Niente ISA

Gli Indici Sintetici di Affidabilità non si applicano, e non si compilano i relativi quadri.

Dichiarazione annuale

Modello Redditi PF con il quadro dedicato al regime forfettario, e versamento di saldo e acconti a giugno e novembre.

Restano gli obblighi di conservazione: le fatture elettroniche vanno conservate a norma per il periodo previsto, e la documentazione dei costi va tenuta anche se i costi non si deducono, perché serve a dimostrare l'inerenza in caso di verifica sui requisiti.
Domande frequenti

Le domande che ricorrono

Il limite di 85.000 euro si calcola sull'incassato o sul fatturato?

Sull'incassato. Il regime forfettario segue il principio di cassa: rilevano i ricavi e i compensi effettivamente percepiti nell'anno solare, non quelli fatturati.

È una distinzione importante a fine anno: una fattura emessa a dicembre e incassata a gennaio concorre al limite dell'anno successivo, non di quello in cui è stata emessa.

Posso avere il forfettario e un lavoro dipendente insieme?

Sì, purché il reddito da lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente non superi la soglia fissata dalla legge di bilancio in vigore, e purché non si fatturi in prevalenza al proprio datore di lavoro o a soggetti a lui riconducibili.

La verifica sul reddito da lavoro dipendente non si applica se il rapporto di lavoro è cessato e non ne è stato instaurato un altro.

Il 5% vale davvero per cinque anni?

Vale per i primi cinque periodi d'imposta dall'inizio dell'attività, a condizione che ricorrano i requisiti di novità: non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, anche in forma associata o familiare; non proseguire un'attività già svolta come dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria; rispettare il limite di ricavi se si prosegue un'attività altrui.

I cinque anni si contano dall'inizio dell'attività, non dall'ingresso nel regime: chi entra nel forfettario al terzo anno di attività ha diritto all'aliquota ridotta solo per i due anni residui.

Se esco dal forfettario posso rientrarci?

Sì. Il regime è naturale, non opzionale: si applica quando ricorrono i requisiti e cessa quando vengono meno. Se in un anno successivo i requisiti tornano a sussistere, il regime si riapplica senza necessità di domanda.

Il rientro comporta però la gestione della rettifica della detrazione IVA sui beni acquistati nel periodo ordinario, che va calcolata e versata. È un adempimento da mettere in conto.

Nel forfettario posso dedurre il computer o l'auto?

No, e questo è il punto centrale del regime. Nessun costo si deduce analiticamente: il coefficiente di redditività include già, in forma forfettaria, tutti i costi dell'attività.

L'unica deduzione ammessa dal reddito così determinato è quella dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno. Anche l'IVA sugli acquisti non è detraibile.

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