ISEE a Torino
Come funziona l'attestazione ordinaria.
ApriServizi CAF · ISEE
È l'ISEE che serve per asili nido, mensa scolastica, contributi per i libri e molte agevolazioni comunali. Ha una regola in più rispetto all'ordinario, e riguarda il genitore che non vive con il figlio.
L'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni si applica quando il beneficiario della prestazione è un figlio minore. È un'attestazione specifica, che si affianca all'ISEE ordinario e non lo sostituisce.
La regola che distingue questo ISEE è una sola: quando i genitori non sono coniugati fra loro e non convivono, il genitore non convivente è di norma attratto nel nucleo del figlio, salvo che ricorra una delle cause di esclusione previste.
La conseguenza pratica è che i suoi redditi e il suo patrimonio incidono sul calcolo, anche se non vive con il minore e anche se non contribuisce oltre l'assegno stabilito.
Nucleo unico, nessuna particolarità: si applica la regola ordinaria.
Il genitore non convivente è considerato componente aggiuntiva, salvo che ricorra una causa di esclusione.
Stessa regola: il genitore non convivente rileva salvo esclusione.
Non entra materialmente nel nucleo del figlio, ma la sua situazione economica viene considerata attraverso una componente aggiuntiva calcolata secondo criteri specifici.
Le cause di esclusione sono tassative. Fuori da queste, il genitore rileva anche se il rapporto con il figlio è di fatto interrotto.
Genitore separato che versa regolarmente l'assegno e ha un nuovo figlio.
Alla checklist ordinaria si aggiungono i documenti che riguardano il rapporto fra i genitori e, se rileva, la posizione del genitore non convivente.
L'ingresso del genitore non convivente non si limita ad aggiungere redditi: modifica anche la scala di equivalenza, cioè il divisore che tiene conto della numerosità del nucleo. L'effetto netto non è quindi scontato.
Nella pratica quotidiana si ripetono sempre gli stessi, e producono quasi tutti lo stesso esito: attestazione con difformità o esclusione dalla graduatoria.
Salvo che ricorra una delle cause di esclusione previste (nuovo matrimonio, altri figli, provvedimenti del giudice), sì, rileva ai fini del calcolo.
La mancanza di rapporti affettivi ed economici può escluderlo, ma deve risultare da un provvedimento dell'autorità giudiziaria: la situazione di fatto, da sola, non basta.
Quando presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica indichi le prestazioni per cui la richiedi, e vengono rilasciate le attestazioni corrispondenti, anche più di una.
Se hai già una DSU dell'anno che non comprende questa finalità, si può integrare senza rifare tutto da capo.
Solo se fanno parte dello stesso stato di famiglia anagrafico. La convivenza anagrafica è il criterio di partenza per la composizione del nucleo.
Se il minore vive con la madre e i nonni nella stessa abitazione con stato di famiglia unico, i nonni fanno parte del nucleo e i loro redditi rilevano.
L'attestazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata, e va rinnovata ogni anno.
Se durante l'anno la situazione economica peggiora in modo significativo, si può valutare l'ISEE corrente, che considera i redditi degli ultimi mesi.
Sapere in anticipo se il genitore non convivente entra nel nucleo cambia il valore dell'attestazione e i documenti da procurarsi.