Quando interviene
In caso di procedura concorsuale, o quando il datore non è assoggettabile a procedure e l'esecuzione è risultata infruttuosa.
Servizi CAF · Lavoro dipendente
Il TFR si accumula per tutta la vita lavorativa e si incassa in un colpo solo, con una tassazione che non è quella dell'anno in cui arriva. Poi, anni dopo, l'Agenzia ricalcola e manda una comunicazione che spaventa quasi tutti.
Il trattamento di fine rapporto è una quota di retribuzione differita: matura anno per anno e si liquida alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento.
La quota annua si ottiene dividendo la retribuzione utile per un divisore fissato dalla legge; il fondo accumulato si rivaluta ogni anno con un meccanismo composto da una parte fissa e da una parte legata all'indice dei prezzi.
Il TFR è soggetto a tassazione separata: non si somma agli altri redditi dell'anno in cui viene percepito, perché altrimenti farebbe schizzare l'aliquota di chi lo incassa.
Si calcola un reddito di riferimento rapportando il TFR agli anni di servizio, e su quello si determina l'aliquota media applicabile.
Il datore di lavoro applica quell'aliquota e versa la ritenuta al momento della liquidazione.
Successivamente l'Agenzia ricalcola l'imposta con l'aliquota media degli ultimi anni d'imposta, e comunica il conguaglio.
Può essere a debito o a credito. Nel primo caso arriva una richiesta di pagamento, nel secondo un rimborso.
È la scelta che si compie all'assunzione, spesso senza informazioni sufficienti, e che incide su una cifra rilevante.
| TFR in azienda | TFR al fondo pensione | |
|---|---|---|
| Rendimento | Rivalutazione di legge, prevedibile | Legato al comparto scelto, variabile |
| Rischio | Molto basso | Dipende dal comparto: da garantito ad azionario |
| Tassazione dei rendimenti | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione | Aliquota agevolata sui rendimenti |
| Tassazione della prestazione | Tassazione separata con riliquidazione | Aliquota agevolata decrescente con gli anni di adesione |
| Disponibilità | Alla cessazione, con anticipi a condizioni | Vincolata fino alla pensione, con anticipazioni e riscatti |
| Contributo del datore | Nessuno | Previsto da molti contratti, se aderisci anche tu |
Non è il rendimento, è il contributo del datore.
La legge consente di chiedere un'anticipazione del TFR maturato, entro limiti di importo e di anzianità, per esigenze determinate.
La regola generale è che non va dichiarato, perché la tassazione separata è definitiva. Ci sono però situazioni in cui conviene o è necessario intervenire.
Il TFR è tutelato da un fondo di garanzia gestito dall'INPS, che interviene quando il datore è insolvente.
In caso di procedura concorsuale, o quando il datore non è assoggettabile a procedure e l'esecuzione è risultata infruttuosa.
Il TFR e le ultime mensilità di retribuzione non pagate, entro i limiti previsti.
Con domanda telematica all'INPS, allegando la documentazione della procedura o dell'esecuzione.
Non sono brevi: la domanda richiede che la procedura sia arrivata a un determinato stadio.
Il TFR erogato dal fondo di garanzia segue le stesse regole di quello pagato dal datore.
Buste paga, lettera di licenziamento, conteggi del TFR: senza documenti la domanda si blocca.
Quasi certamente no: è la riliquidazione prevista dalla legge. L'Agenzia ricalcola l'imposta sul TFR con l'aliquota media degli anni di riferimento e conguaglia rispetto a quanto trattenuto dal datore.
Vale comunque la pena verificare il conteggio, perché dipende dai redditi dichiarati negli anni presi a riferimento e da eventuali anticipazioni già tassate. Se il conguaglio è dovuto, si può chiedere la rateizzazione.
Dipende soprattutto da un elemento: se il tuo contratto prevede un contributo del datore di lavoro in caso di adesione al fondo pensione, restare in azienda significa rinunciare a denaro aggiuntivo.
A questo si aggiunge la tassazione finale, più leggera per la previdenza complementare. In cambio accetti un vincolo di indisponibilità fino alla pensione, con le sole anticipazioni previste.
Sì. Il TFR spetta alla cessazione del rapporto qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento.
È retribuzione differita già maturata, non un'indennità legata al modo in cui il rapporto finisce. I termini di pagamento sono quelli previsti dal contratto collettivo applicato.
Il TFR percepito rileva secondo le regole della DSU: se è stato incassato e giace su un conto, concorre al patrimonio mobiliare alla data di riferimento.
È un punto da considerare quando si chiede una prestazione collegata all'ISEE nell'anno successivo alla liquidazione, perché può alzare sensibilmente l'indicatore.
È il conguaglio previsto dalla legge, e arriva a distanza di anni. Portacela: si verifica il conteggio e si capisce se è dovuto davvero.