Modello RED
La comunicazione annuale dei redditi rilevanti. La mancata presentazione porta alla sospensione. Vedi modello RED.
Servizi CAF · Prestazioni assistenziali
Non è una pensione: è una prestazione assistenziale per chi ha superato una certa età e non ha reddito sufficiente. Non richiede contributi versati, ma richiede residenza effettiva e continuativa in Italia.
È una prestazione assistenziale, non previdenziale: non dipende dai contributi versati ma dalla condizione economica. Sostituisce la vecchia pensione sociale ed è erogata dall'INPS.
L'assegno è corrisposto in misura piena a chi non ha redditi, in misura ridotta a chi ne ha entro il limite, e non spetta oltre.
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Nessun reddito personale | Assegno in misura piena |
| Reddito personale entro il limite | Assegno ridotto della differenza |
| Reddito personale oltre il limite | Nessun diritto |
| Coniugato con reddito coniugale entro il limite maggiorato | Assegno ridotto |
| Coniugato oltre il limite coniugale | Nessun diritto |
È la condizione che genera più contenzioso e che fa perdere il diritto più spesso, anche a chi ha sempre vissuto in Italia.
Serve la residenza legale ed effettiva in Italia per almeno dieci anni continuativi, immediatamente precedenti la domanda.
I dieci anni devono essere continuativi: interruzioni rilevanti fanno ripartire il conteggio.
La permanenza in Italia resta condizione di erogazione: l'assegno è sospeso in caso di soggiorno all'estero oltre il periodo consentito.
Il soggiorno all'estero prolungato oltre il limite comporta la revoca della prestazione.
È il caso in cui il diritto si perde più spesso.
La prestazione non è automatica: va richiesta, e la decorrenza dipende dalla data di presentazione.
La prestazione è soggetta a verifica annuale della permanenza dei requisiti, e la mancata risposta la sospende.
La comunicazione annuale dei redditi rilevanti. La mancata presentazione porta alla sospensione. Vedi modello RED.
Le variazioni di residenza vanno comunicate: incidono sul diritto.
Vanno dichiarati se superano il periodo consentito, per evitare indebiti.
Matrimonio, separazione e vedovanza cambiano i limiti di reddito applicabili.
Il ricovero in istituto a totale carico pubblico incide sulla misura della prestazione.
Se il reddito cala, si può chiedere la ricostituzione dell'importo in aumento.
L'assegno sociale apre e chiude alcune porte, e conviene conoscerle entrambe.
Sì. L'assegno sociale è una prestazione assistenziale e non presuppone alcuna contribuzione: dipende dall'età e dalla condizione economica, non dalla storia lavorativa.
È proprio la sua funzione: garantire un sostegno a chi, raggiunta l'età prevista, non ha reddito sufficiente e non ha maturato i requisiti per una pensione.
Non subito. Serve la residenza legale ed effettiva in Italia per almeno dieci anni continuativi immediatamente precedenti la domanda, e questo vale anche per i cittadini italiani rientrati.
I periodi di residenza all'estero interrompono il decennio. È il requisito che fa respingere più domande, e va verificato prima di presentarla.
Non necessariamente. Se il reddito complessivo resta sotto il limite, l'assegno spetta in misura ridotta: si eroga la differenza fra il limite e il reddito posseduto.
Oltre il limite il diritto viene meno. Se sei coniugato si guarda anche il reddito del coniuge, con un limite più elevato che tiene conto della situazione familiare.
No. La permanenza in Italia è condizione di erogazione: il soggiorno continuativo all'estero oltre il periodo consentito comporta la sospensione e poi la revoca della prestazione.
Anche i soggiorni prolungati vanno dichiarati, per evitare di accumulare somme percepite indebitamente che l'INPS recupera con trattenute successive.
Dieci anni di residenza in Italia e permanenza continuativa: sono le condizioni che vanno verificate per prime.