Non fare niente
Lasciare che l'immobile passi per successione. Le imposte sono le stesse e la provenienza successoria non crea problemi di vendibilità.
Immobili · Passaggi in famiglia
Sul piano delle imposte è quasi sempre leggera, e questo la rende attraente. Il problema è un altro, e riguarda il figlio: una casa ricevuta in donazione è difficile da vendere e quasi impossibile da ipotecare per vent'anni.
L'imposta di donazione si applica sul valore che eccede una franchigia, e sia la franchigia sia l'aliquota dipendono dal grado di parentela fra donante e beneficiario.
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota sull'eccedenza |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | Elevata, per ciascun beneficiario | La più bassa |
| Fratelli e sorelle | Più contenuta | Intermedia |
| Altri parenti fino al quarto grado e affini | Nessuna | Intermedia |
| Altri soggetti | Nessuna | La più alta |
| Persone con disabilità grave | Molto elevata, qualunque il rapporto | Secondo il rapporto |
È il punto che quasi nessuno spiega prima, e che si scopre anni dopo quando il figlio prova a vendere o a chiedere un mutuo.
Gli eredi legittimari del donante (coniuge, figli, in loro mancanza gli ascendenti) possono agire per far ridurre le donazioni che hanno leso la loro quota di legittima. E l'azione può arrivare a colpire l'immobile nelle mani di chi lo ha comprato, non solo il donatario.
Come si presenta il problema, nella pratica.
Quasi sempre esiste una strada che raggiunge lo stesso obiettivo senza creare il problema della provenienza donativa. Quale sia dipende da cosa si vuole ottenere davvero.
Lasciare che l'immobile passi per successione. Le imposte sono le stesse e la provenienza successoria non crea problemi di vendibilità.
Il genitore mantiene il godimento e cede la nuda proprietà. Riduce la base imponibile ma non risolve il problema della provenienza.
Legittima, se il prezzo è reale e il pagamento tracciabile. Costa più imposte ma la provenienza è pulita.
Per il trasferimento di aziende e partecipazioni, con la partecipazione dei legittimari che stabilizza il passaggio.
Da abbinare alla donazione: gli altri figli rinunciano all'azione di restituzione, rendendo l'immobile vendibile.
Non trasferisce subito, ma consente di indirizzare l'attribuzione nel rispetto delle quote di legittima.
È un dettaglio tecnico con conseguenze concrete, e va in direzione opposta rispetto alla successione.
L'atto è solo il primo passo. Il resto lo cura in gran parte il notaio, ma alcune conseguenze restano in capo alle parti.
A cura del notaio. La data della trascrizione è quella da cui decorre il ventennio rilevante per i terzi acquirenti.
Automatica dall'atto notarile. Va comunque verificata: la voltura mancata emerge sempre nel momento peggiore.
Cambia il soggetto passivo dalla data dell'atto, con il conteggio per mesi. Il donatario deve mettere in conto la nuova IMU.
Da quell'anno l'immobile entra nella dichiarazione del donatario, e nel suo ISEE.
Ricevere un immobile non è solo un guadagno: cambia la posizione di chi lo riceve rispetto a una serie di prestazioni.
No, al contrario: la franchigia si applica per ciascun beneficiario, quindi donare a due figli raddoppia la franchigia complessivamente disponibile.
Attenzione però al cumulo: le donazioni precedenti fatte allo stesso figlio si sommano e consumano la sua franchigia, anche a distanza di molti anni.
Giuridicamente sì, è sua. Praticamente incontrerà difficoltà finché non saranno trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, perché acquirenti e banche temono l'azione dei legittimari.
La soluzione più solida è la rinuncia all'azione di restituzione da parte degli altri legittimari, che però richiede il loro consenso e va ottenuta finché i rapporti sono buoni.
Sul piano delle imposte le due strade sono molto simili, perché franchigie e aliquote coincidono e la base imponibile è in entrambi i casi il valore catastale.
La differenza è altrove: l'immobile ereditato non ha problemi di vendibilità, quello donato sì. A parità di costo fiscale, la successione è quasi sempre più semplice per chi riceve.
Sì, ed è la forma più diffusa: si dona la nuda proprietà e si mantiene il diritto di abitare o di percepire i canoni fino alla morte.
Riduce la base imponibile in proporzione all'età del donante, ma non risolve il problema della provenienza donativa: quello resta identico.
Se chi riceve dovrà vendere o accendere un mutuo, la donazione può creargli un problema che il risparmio d'imposta non compensa.