Immobile estero locato
Il canone va dichiarato secondo le regole dello Stato estero, con il credito per le imposte lì pagate.
Persone · Beni all'estero
IVIE e IVAFE sono due imposte patrimoniali che colpiscono ciò che i residenti in Italia possiedono fuori dai confini. Si dichiarano nello stesso quadro del monitoraggio, e l'errore più comune è credere che riguardino solo i grandi patrimoni.
Entrambe le imposte riguardano le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, beni situati all'estero.
Il presupposto è la residenza fiscale: chi non è residente in Italia non le deve, chi lo è le deve anche se il bene non produce alcun reddito.
L'IVIE è l'equivalente estero dell'IMU: colpisce il valore dell'immobile con un'aliquota proporzionale.
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Base imponibile in UE | Il valore catastale usato nello Stato estero, o in mancanza il costo di acquisto |
| Base imponibile fuori UE | Il costo risultante dall'atto di acquisto, o il valore di mercato |
| Aliquota | Proporzionale sul valore, con misura fissata dalla norma |
| Abitazione principale estera | Esenzione o aliquota ridotta secondo le condizioni previste |
| Credito per imposte estere | Le imposte patrimoniali pagate nello Stato estero si scomputano |
| Soglia di esenzione | Prevista per importi di modesta entità |
L'IVAFE colpisce le attività finanziarie detenute fuori dall'Italia, con due regole diverse a seconda della tipologia.
Imposta in misura fissa annua per ciascun rapporto, rapportata al periodo di detenzione e alla quota di possesso.
Se la giacenza media annua del rapporto non supera una soglia, l'imposta fissa non è dovuta.
Titoli, azioni, obbligazioni, quote di fondi, polizze: imposta proporzionale sul valore di mercato o nominale.
Non rientrano nell'IVAFE: sono già soggetti all'imposta di bollo ordinaria.
Rapporti che sembrano irrilevanti e non lo sono.
È l'obbligo di dichiarare la detenzione di attività estere, anche quando non producono reddito e anche quando l'imposta patrimoniale non è dovuta.
IVIE e IVAFE sono imposte patrimoniali: colpiscono il possesso. I redditi eventualmente prodotti vanno dichiarati a parte, con le loro regole.
Il canone va dichiarato secondo le regole dello Stato estero, con il credito per le imposte lì pagate.
Se non è tassato nello Stato estero, di regola non produce reddito imponibile in Italia. Resta l'IVIE.
Redditi di capitale, da dichiarare con l'imposta sostitutiva o secondo le regole applicabili.
Da dichiarare, con regole diverse a seconda che l'intermediario sia residente o meno.
Da dichiarare nel quadro dei redditi diversi di natura finanziaria, con il regime dichiarativo.
Le imposte sui redditi pagate all'estero danno diritto a un credito, entro il limite dell'imposta italiana sul medesimo reddito.
È una situazione più comune di quanto sembri, e quasi sempre si sistema. Prima si interviene, meno costa.
Sì, l'obbligo di monitoraggio riguarda la detenzione, non l'importo, salvo i casi di esonero espressamente previsti.
Per l'IVAFE esiste una soglia di giacenza media sotto la quale l'imposta fissa sui conti non è dovuta, ma questo non elimina l'obbligo dichiarativo. Sono due piani distinti.
Sì, l'IVIE è dovuta sul valore dell'immobile per la quota e il periodo di possesso, indipendentemente dall'uso e dal fatto che produca reddito.
Le imposte patrimoniali eventualmente pagate in Romania danno diritto a un credito. L'immobile va comunque indicato nel quadro RW.
No. Le attività finanziarie detenute presso intermediari residenti in Italia non rientrano nell'IVAFE: sono soggette all'imposta di bollo ordinaria applicata dall'intermediario.
Anche l'obbligo di monitoraggio viene meno quando l'intermediario residente applica le ritenute previste. Il discrimine è dove è aperto il rapporto, non dove sei tu.
È una lettera di compliance, generata dallo scambio automatico di informazioni. Non è un accertamento e la strada del ravvedimento è ancora aperta, con sanzioni ridotte.
Rispondere e regolarizzare conviene quasi sempre. Ignorarla porta all'accertamento, dove le sanzioni sono piene e le possibilità di definizione più ridotte.
La sanzione per omesso monitoraggio è autonoma e proporzionale all'importo. Se hai qualcosa fuori, mettiamolo in ordine adesso.