Acquisto prima dei lavori
È l'errore più grave e non è sanabile: la data di inizio dell'intervento deve precedere quella dell'acquisto.
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Non è un bonus per comprare mobili: è un'appendice della ristrutturazione. Senza un intervento di recupero edilizio già avviato non spetta nulla, per quanto la spesa sia documentata e tracciata.
Il bonus mobili spetta solo a chi sta fruendo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. È un'agevolazione accessoria, non autonoma.
L'elenco è preciso: rientrano i mobili nuovi e i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a quella prevista.
| Categoria | Rientra? |
|---|---|
| Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone | Sì |
| Materassi e apparecchi di illuminazione | Sì |
| Mobili da cucina e mobili da bagno | Sì |
| Grandi elettrodomestici con classe energetica minima richiesta | Sì |
| Porte, pavimenti, tende, tendaggi, complementi di arredo | No |
| Elettrodomestici di piccole dimensioni | No |
La detrazione si calcola su un tetto di spesa annuo riferito all'unità immobiliare, e si ripartisce in quote annuali di pari importo.
È fissato per anno e per unità immobiliare oggetto dell'intervento, indipendentemente dal numero di persone che sostengono la spesa.
La detrazione si divide in quote annuali di pari importo, con il numero di rate stabilito dalla norma.
Il tetto del bonus mobili è autonomo rispetto a quello della detrazione per i lavori: non si sommano né si sottraggono.
Chi ristruttura più unità immobiliari ha un tetto per ciascuna, purché ciascuna sia oggetto di un intervento.
Il collegamento vale anche per il soggetto.
A differenza dei lavori edilizi, per il bonus mobili non serve il bonifico parlante: sono ammessi più strumenti, purché tracciabili.
Sono quasi tutti errori di sequenza o di documentazione, e nessuno si recupera a posteriori.
È l'errore più grave e non è sanabile: la data di inizio dell'intervento deve precedere quella dell'acquisto.
Fa perdere la detrazione, anche con fattura regolare.
Per gli elettrodomestici la classe minima è un requisito, non una preferenza.
Porte, pavimenti e tende non rientrano, per quanto acquistati insieme ai mobili.
Serve il dettaglio di natura, qualità e quantità dei beni: una fattura per "arredamento" espone a contestazione.
Il limite è per unità immobiliare, non per persona: due coniugi che arredano la stessa casa condividono lo stesso tetto.
La documentazione va raccolta man mano: ricostruirla anni dopo, in caso di controllo, è quasi impossibile.
No. Il requisito temporale è tassativo: l'intervento edilizio deve essere iniziato prima dell'acquisto dei mobili, e non esiste modo di sanare l'inversione.
Se i lavori non sono ancora iniziati e l'acquisto non è indispensabile subito, conviene attendere il deposito del titolo e l'effettivo avvio del cantiere.
No. È sufficiente che i mobili siano destinati all'immobile oggetto dell'intervento di recupero: non è richiesto che arredino proprio l'ambiente ristrutturato.
Chi ristruttura il bagno può quindi arredare la camera con il bonus, purché l'immobile sia lo stesso e i lavori siano iniziati prima dell'acquisto.
Sì. Per il bonus mobili sono ammessi bonifico ordinario, carta di credito e carta di debito: a differenza dei lavori edilizi non è richiesto il bonifico parlante.
Non sono ammessi contanti né assegni. La data che conta per l'anno di competenza è quella del pagamento, non quella della consegna del mobile.
Per l'unità immobiliare. Il limite di spesa è riferito all'immobile oggetto dell'intervento, indipendentemente dal numero di persone che sostengono le spese.
Due coniugi che arredano la stessa abitazione condividono quindi lo stesso tetto, ripartendo la detrazione in base a quanto ciascuno ha effettivamente pagato.
Da quella data dipende tutto: se il bonus spetta, per quali acquisti, e per quanti anni ancora.