Modello 730 a Torino
Gli immobili posseduti vanno indicati anche in dichiarazione.
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L'IMU è un'imposta comunale: cambia con le aliquote deliberate da ogni Comune, con la destinazione dell'immobile e con la situazione personale di chi lo possiede. Due appartamenti identici in due comuni diversi pagano cifre diverse.
L'IMU è dovuta da chi possiede immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Non la paga l'inquilino, e non la paga il nudo proprietario quando esiste un usufruttuario.
La regola più conosciuta è l'esenzione per l'abitazione principale: l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L'esenzione si estende a una pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 (tipicamente cantina, box e tettoia).
L'esenzione non vale però per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali di lusso: A/1 abitazioni signorili, A/8 ville e A/9 castelli e palazzi di pregio. Su queste l'imposta è dovuta con aliquota ridotta e detrazione.
Il calcolo parte dalla rendita catastale dell'immobile, non dal suo valore di mercato né dal prezzo di acquisto.
Si prende la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
La rendita si rivaluta del 5%. Per i terreni agricoli si parte invece dal reddito dominicale rivalutato del 25%.
Il risultato si moltiplica per il coefficiente della categoria catastale: 160 per le abitazioni, 80 per gli uffici A/10, 55 per i negozi C/1, 65 per la maggior parte degli immobili D.
Sulla base imponibile si applica l'aliquota deliberata dal Comune, rapportata alla percentuale e ai mesi di possesso.
| Categoria catastale | Tipo di immobile | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| A (escluso A/10) | Abitazioni | 160 |
| A/10 | Uffici e studi privati | 80 |
| C/1 | Negozi e botteghe | 55 |
| C/2, C/6, C/7 | Magazzini, box, tettoie | 160 |
| C/3, C/4, C/5 | Laboratori, palestre, stabilimenti | 140 |
| B | Collegi, ospedali, uffici pubblici | 140 |
| D (escluso D/5) | Immobili a destinazione speciale | 65 |
| D/5 | Istituti di credito e assicurazioni | 80 |
Lo Stato fissa aliquote di base e limiti massimi; ogni Comune delibera le proprie entro quei limiti, e può prevedere aliquote ridotte per situazioni specifiche.
È il motivo per cui non esiste una risposta valida ovunque alla domanda "quanto pago di IMU": serve la delibera del Comune in cui si trova l'immobile, aggiornata all'anno di riferimento. Per Torino, come per ogni altro Comune, le aliquote sono pubblicate sul portale del Dipartimento delle Finanze.
Le situazioni che più spesso danno diritto a un'aliquota ridotta o a una riduzione della base imponibile sono poche ma ricorrenti, e vale la pena verificarle perché incidono molto.
È l'agevolazione più richiesta e quella più spesso applicata senza averne diritto. Le condizioni sono cumulative: se ne manca una, la riduzione non spetta.
La regola generale è che la dichiarazione va presentata solo quando il Comune non può conoscere il dato in altro modo. Le compravendite, per esempio, non vanno dichiarate: il Comune le apprende dagli atti notarili trasmessi telematicamente.
Va invece presentata quando la situazione che genera l'obbligo o l'agevolazione dipende da elementi che l'Amministrazione non ha: un contratto di comodato, uno stato di inagibilità, un immobile che perde i requisiti di ruralità, la destinazione a canone concordato.
L'IMU è in autoliquidazione: nessuno invia un bollettino e nessuno ricorda la scadenza. Il primo segnale di un mancato versamento arriva spesso anni dopo, con un avviso di accertamento del Comune che aggiunge sanzione e interessi.
Finché l'avviso non è stato notificato si può ricorrere al ravvedimento operoso: si versa l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale per i giorni di ritardo e una sanzione ridotta, tanto più bassa quanto prima si interviene.
Se invece l'avviso è già arrivato, la strada del ravvedimento è preclusa. Restano la verifica della fondatezza della pretesa (gli accertamenti comunali contengono errori con una certa frequenza, soprattutto su percentuali di possesso e periodi), l'istanza in autotutela e, dove prevista, la rateizzazione.
Di regola no. L'abitazione principale, cioè quella in cui hai la residenza anagrafica e dimori abitualmente, è esente insieme a una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
L'esenzione non vale se l'abitazione è classificata A/1, A/8 o A/9: in quel caso l'imposta è dovuta, con aliquota ridotta e detrazione.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, l'esenzione per l'abitazione principale spetta a ciascun coniuge per l'immobile in cui ha la propria residenza anagrafica e dimora abituale, anche se i due immobili si trovano in comuni diversi.
È un caso in cui la situazione va documentata bene, perché è tra quelli più controllati: la dimora abituale deve essere effettiva, non solo anagrafica.
Paghi in proporzione ai mesi di possesso. Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
Chi ha venduto paga per i mesi precedenti. È una ripartizione che genera errori frequenti negli anni di compravendita: conviene farla verificare.
No, l'IMU è dovuta esclusivamente dal possessore. L'inquilino è estraneo al rapporto tributario, e un'eventuale clausola contrattuale che gli addossasse l'imposta non avrebbe effetto verso il Comune.
Diverso è il discorso della TARI, la tassa sui rifiuti, che è dovuta da chi occupa l'immobile e quindi normalmente dall'inquilino.
Finché il Comune non notifica un avviso di accertamento puoi ravvederti spontaneamente, versando imposta, interessi e una sanzione ridotta. Prima intervieni, meno paghi.
Se l'accertamento è già stato notificato la sanzione è quella piena, ma vale la pena verificare la pretesa: percentuali di possesso, periodi e aliquote applicate contengono errori con una certa frequenza.
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