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Servizi CAF · Famiglia

Separazione e divorzio: gli effetti fiscali

Le decisioni prese davanti al giudice in caso di separazione e divorzio hanno conseguenze fiscali che spesso nessuno spiega: l'assegno per il coniuge si deduce, quello per i figli no; la casa assegnata cambia chi paga l'IMU; le detrazioni per i figli si dividono secondo regole precise.

01 · La distinzione

Assegno al coniuge e assegno per i figli

È la distinzione da cui dipende tutto il trattamento fiscale, e va rispecchiata nel provvedimento del giudice o nell'accordo omologato.

Assegno al coniugeAssegno per i figli
Per chi pagaDeducibile dal reddito complessivoNon deducibile
Per chi riceveReddito imponibile, da dichiarareNon imponibile, non si dichiara
CondizioneCorrisposto periodicamente in base a provvedimento dell'autorità giudiziariaNessun effetto fiscale
Assegno una tantumNon deducibile né imponibileNon rilevante
ArretratiDeducibili nell'anno di pagamentoNessun effetto
Se il provvedimento stabilisce un assegno unico e indistinto per coniuge e figli, la norma presume che sia destinato per metà a ciascuno: si deduce solo il cinquanta per cento. Indicare separatamente le due componenti, quando corrisponde alla realtà, evita di perdere deducibilità.
02 · Le detrazioni

Detrazioni e carichi dopo separazione e divorzio

La qualifica di figlio a carico resta per entrambi i genitori: quello che si ripartisce sono le detrazioni e la possibilità di portare le spese.

  • In mancanza di accordo, la detrazione per figli spetta al genitore affidatario.
  • Con affidamento condiviso si ripartisce al cinquanta per cento, salvo diverso accordo.
  • I genitori possono accordarsi per attribuirla per intero a quello con reddito più elevato.
  • Le spese sostenute per il figlio si detraggono da chi le ha effettivamente pagate.
  • L'assegno unico segue regole proprie, con ripartizione fra i genitori.
  • La percentuale dichiarata deve coincidere fra i due genitori: l'incrocio dei dati fa emergere le duplicazioni.

Il consiglio pratico

Mettersi d'accordo prima della dichiarazione.

  • Decidere chi porta le spese sanitarie, sportive e scolastiche
  • Conservare le ricevute intestate a chi paga davvero
  • Allineare le percentuali dichiarate da entrambi
  • Rifare l'accordo ogni anno, se le condizioni cambiano
Ne parliamo insieme
03 · L'abitazione

La casa coniugale assegnata

L'assegnazione della casa familiare produce effetti su IMU, TARI e dichiarazione dei redditi, che non sempre seguono la proprietà.

  • Ai fini IMU l'assegnazione della casa familiare costituisce un diritto di abitazione: il soggetto passivo è il coniuge assegnatario.
  • Questo vale anche se l'immobile è di proprietà dell'altro coniuge o in comproprietà.
  • La TARI è dovuta da chi occupa l'immobile.
  • Il reddito fondiario resta in capo al proprietario, ma l'immobile assegnato non è per lui abitazione principale.
  • La detrazione degli interessi del mutuo non si perde se l'immobile è occupato dal coniuge separato o dai figli. Vedi interessi del mutuo.
  • L'assegnazione va trascritta per essere opponibile ai terzi.
Il coniuge non assegnatario perde l'agevolazione IMU sull'abitazione principale per quell'immobile, ma la conserva su quello in cui va a vivere, se ne diventa residente. È un passaggio da sistemare subito con il Comune, altrimenti l'IMU risulta versata in misura errata da entrambe le parti.
04 · Il nucleo

Come cambia l'ISEE

La separazione modifica la composizione del nucleo familiare, con effetti su tutte le prestazioni collegate.

  1. La separazione del nucleo

    I coniugi separati o divorziati con residenze diverse formano nuclei distinti.

  2. I figli

    Fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono anagraficamente.

  3. Il genitore non convivente

    In alcuni casi va comunque considerato: è la componente aggiuntiva dell'ISEE per prestazioni ai minorenni.

  4. Le eccezioni

    Il genitore non convivente non si considera in casi specifici, come quando è coniugato con altra persona o ha figli con altra persona.

L'ISEE per prestazioni ai minorenni è quello che serve per asilo nido, mensa, bonus e università: il genitore non convivente vi rientra salvo le eccezioni previste. È il motivo per cui, dopo una separazione, l'ISEE può risultare più alto di quanto la situazione reale del nucleo suggerisca.
05 · Beni e immobili

I trasferimenti fra coniugi

Gli accordi di separazione e divorzio prevedono spesso trasferimenti di immobili o somme: hanno un trattamento agevolato.

Esenzione fiscale

Gli atti e i trasferimenti disposti in relazione al procedimento di separazione o divorzio godono di un'esenzione dalle imposte, ai sensi della normativa specifica.

Il presupposto

Il trasferimento deve essere funzionale alla sistemazione dei rapporti fra i coniugi nel procedimento.

Gli immobili

Il trasferimento della quota di casa coniugale all'altro coniuge rientra tipicamente nell'esenzione.

La plusvalenza

Va verificata la posizione ai fini della plusvalenza, con le regole applicabili.

A favore dei figli

Anche i trasferimenti a favore dei figli previsti dall'accordo possono beneficiare dell'esenzione.

La formalizzazione

Il collegamento con il procedimento va risultare dall'atto: è la condizione dell'agevolazione.

06 · La checklist

Che cosa sistemare dopo la separazione

Sono passaggi che nessuno ricorda nel momento in cui accade, e che poi tornano indietro come problemi.

  • Residenza anagrafica: aggiornarla è il presupposto di quasi tutto il resto.
  • IMU: comunicare al Comune l'assegnazione e la nuova situazione, per entrambi gli immobili.
  • TARI: denuncia di cessazione per chi lascia, di occupazione per chi arriva.
  • Detrazioni al datore di lavoro: aggiornare la dichiarazione dei carichi di famiglia.
  • ISEE: rifare la DSU con la nuova composizione del nucleo.
  • Assegno unico: aggiornare la domanda con la ripartizione concordata.
  • Utenze e contratti: volture di luce, gas e locazione.
La voce più trascurata è l'aggiornamento delle detrazioni presso il datore di lavoro: chi continua a dichiarare il coniuge a carico dopo la separazione si trova un conguaglio a debito consistente, con un anno di ritardo e nel momento peggiore.
Domande frequenti

Le domande che ricorrono

L'assegno che verso a mia moglie è deducibile?

La parte destinata al coniuge sì, se corrisposta periodicamente in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile.

Se il provvedimento indica un importo unico e indistinto, la norma presume che sia per metà destinato a ciascuno: si deduce solo il cinquanta per cento. Conviene che l'accordo distingua le due componenti.

Chi paga l'IMU sulla casa assegnata?

Il coniuge assegnatario, perché l'assegnazione della casa familiare costituisce ai fini IMU un diritto di abitazione: è lui il soggetto passivo, anche se l'immobile è di proprietà dell'altro.

Il coniuge proprietario non assegnatario non versa IMU su quell'immobile, e conserva l'agevolazione per abitazione principale su quello in cui va a vivere, se vi trasferisce la residenza.

Chi detrae le spese dei figli?

Chi le ha effettivamente sostenute. La detrazione per carichi di famiglia si ripartisce secondo l'affidamento e gli accordi, ma le spese (sanitarie, sportive, scolastiche) si detraggono da chi ha pagato.

Conservare le ricevute intestate a chi paga e accordarsi in anticipo su chi porta cosa evita duplicazioni, che l'incrocio dei dati fa emergere puntualmente.

L'assegno che ricevo va dichiarato?

La parte destinata a te come coniuge sì: è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e va indicato in dichiarazione.

La parte destinata al mantenimento dei figli non è imponibile e non va dichiarata. Se il provvedimento non distingue, opera la presunzione del cinquanta per cento.

Continua

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