Esenzione fiscale
Gli atti e i trasferimenti disposti in relazione al procedimento di separazione o divorzio godono di un'esenzione dalle imposte, ai sensi della normativa specifica.
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Le decisioni prese davanti al giudice in caso di separazione e divorzio hanno conseguenze fiscali che spesso nessuno spiega: l'assegno per il coniuge si deduce, quello per i figli no; la casa assegnata cambia chi paga l'IMU; le detrazioni per i figli si dividono secondo regole precise.
È la distinzione da cui dipende tutto il trattamento fiscale, e va rispecchiata nel provvedimento del giudice o nell'accordo omologato.
| Assegno al coniuge | Assegno per i figli | |
|---|---|---|
| Per chi paga | Deducibile dal reddito complessivo | Non deducibile |
| Per chi riceve | Reddito imponibile, da dichiarare | Non imponibile, non si dichiara |
| Condizione | Corrisposto periodicamente in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria | Nessun effetto fiscale |
| Assegno una tantum | Non deducibile né imponibile | Non rilevante |
| Arretrati | Deducibili nell'anno di pagamento | Nessun effetto |
La qualifica di figlio a carico resta per entrambi i genitori: quello che si ripartisce sono le detrazioni e la possibilità di portare le spese.
Mettersi d'accordo prima della dichiarazione.
L'assegnazione della casa familiare produce effetti su IMU, TARI e dichiarazione dei redditi, che non sempre seguono la proprietà.
La separazione modifica la composizione del nucleo familiare, con effetti su tutte le prestazioni collegate.
I coniugi separati o divorziati con residenze diverse formano nuclei distinti.
Fanno parte del nucleo del genitore con cui convivono anagraficamente.
In alcuni casi va comunque considerato: è la componente aggiuntiva dell'ISEE per prestazioni ai minorenni.
Il genitore non convivente non si considera in casi specifici, come quando è coniugato con altra persona o ha figli con altra persona.
Gli accordi di separazione e divorzio prevedono spesso trasferimenti di immobili o somme: hanno un trattamento agevolato.
Gli atti e i trasferimenti disposti in relazione al procedimento di separazione o divorzio godono di un'esenzione dalle imposte, ai sensi della normativa specifica.
Il trasferimento deve essere funzionale alla sistemazione dei rapporti fra i coniugi nel procedimento.
Il trasferimento della quota di casa coniugale all'altro coniuge rientra tipicamente nell'esenzione.
Va verificata la posizione ai fini della plusvalenza, con le regole applicabili.
Anche i trasferimenti a favore dei figli previsti dall'accordo possono beneficiare dell'esenzione.
Il collegamento con il procedimento va risultare dall'atto: è la condizione dell'agevolazione.
Sono passaggi che nessuno ricorda nel momento in cui accade, e che poi tornano indietro come problemi.
La parte destinata al coniuge sì, se corrisposta periodicamente in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile.
Se il provvedimento indica un importo unico e indistinto, la norma presume che sia per metà destinato a ciascuno: si deduce solo il cinquanta per cento. Conviene che l'accordo distingua le due componenti.
Il coniuge assegnatario, perché l'assegnazione della casa familiare costituisce ai fini IMU un diritto di abitazione: è lui il soggetto passivo, anche se l'immobile è di proprietà dell'altro.
Il coniuge proprietario non assegnatario non versa IMU su quell'immobile, e conserva l'agevolazione per abitazione principale su quello in cui va a vivere, se vi trasferisce la residenza.
Chi le ha effettivamente sostenute. La detrazione per carichi di famiglia si ripartisce secondo l'affidamento e gli accordi, ma le spese (sanitarie, sportive, scolastiche) si detraggono da chi ha pagato.
Conservare le ricevute intestate a chi paga e accordarsi in anticipo su chi porta cosa evita duplicazioni, che l'incrocio dei dati fa emergere puntualmente.
La parte destinata a te come coniuge sì: è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e va indicato in dichiarazione.
La parte destinata al mantenimento dei figli non è imponibile e non va dichiarata. Se il provvedimento non distingue, opera la presunzione del cinquanta per cento.
Un assegno indistinto per coniuge e figli perde la deducibilità sulla parte che l'avrebbe. Vale la pena verificarlo prima di firmare.